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08-04-2024
Truffa e Frode in ambito assicurativo
Elementi distintivi dei due famigerati "false friends"

Nel quotidiano capita spesso di sentire persone che usano la parola truffa e frode come se fossero sinonimi, invece, trattasi di due reati distinti fra loro.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l`erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell`Autorità;
3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all`articolo 61, numero 5).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un` altra circostanza aggravante.



Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l`indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro, se il colpevole consegue l`intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all` estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.



Andiamo quindi ad esaminare le caratteristiche dei due diversi reati sotto il profilo degli elementi che li compongono.

Reato di Truffa (art. 640 c.p.)
I soggetti necessari sono rispettivamente il deceptor ed il deceptus. Il deceptor è il contraente in mala fede che attraverso la condotta di artifizio o raggiro induce in errore il deceptus, il contraente raggirato.
La condotta che integra la fattispecie prevede che la parte venga indotta in errore tramite raggiri o artifizi. Tale condotta può consistere in azioni o omissioni, ed anche in atti materiali o atti psicologici purché diretti ad indurre la vittima in errore. Tale errore del soggetto passivo, dunque, dovrà essere la diretta conseguenza degli artifizi e raggiri compiuti dal reo.
Il ruolo della vittima è integrante della fattispecie in quanto attraverso la sua condotta, mediante un atto di disposizione, il soggetto passivo creerà una cooperazione artificiosa che provocherà la lesione dei suoi stessi interessi patrimoniali.
L`oggetto materiale è la persona del soggetto passivo, sul quale agisce la condotta criminosa voluta dall`autore del reato. Quest`ultimo manipola le facoltà conoscitive, sentimentali e volitive, creando una falsa rappresentazione o emozione che induce in errore, o comunque ad un atto di volontà viziato.
L`evento nel reato di truffa si divide in due momenti:
- in via immediata è l`alterazione della sfera psicologica del soggetto passivo interdipendente dalla condotta criminosa per la quale la vittima si rappresenta qualcosa con una deviazione dal vero.
- in via mediata è l`atto di volontà del soggetto passivo dipendente da motivi viziati che si manifesta attraverso il consenso mediante il quale il colpevole consegue l`illecito profitto con danno altrui.

L`elemento psicologico della truffa consiste nella volontà e nell`intenzione di indurre taluno in errore mediante artifici o raggiri per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto. La giurisprudenza ritiene che l`elemento soggettivo del delitto di truffa sia costituito dal dolo generico diretto o indiretto avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (l`inganno, il profitto, il danno) anche se preveduti dall` agente come conseguenza possibile, anziché certa della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi con conseguente assunzione del relativo rischio.
La truffa é un reato a soggettiva estesa in quanto chiunque può assumere il ruolo di soggetto attivo o passivo ed é configurabile il tentativo.


Reato di Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642 c.p.)
Il soggetto che realizza la condotta è l`assicurato. Per quanto riguarda le falsificazioni e le alterazioni di polizze, di documentazione o di elementi di prova, l`agente può essere anche un soggetto diverso dall` assicurato. Si pensi, al medico o al carrozziere che certifichino rispettivamente un` invalidità personale o un danno al veicolo superiore a quello reale.

La condotta tipica prevista dal comma 1 può consistere in primo luogo nel distruggere, disperdere, deteriorare od occultare cose di proprietà dello stesso soggetto agente.
La fattispecie prevista dal comma 2 si configura invece quando il soggetto che cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione prodotta da un infortunio, oppure denuncia un sinistro non accaduto, oppure distrugge, falsifica, altera o precostituisce degli elementi di prova o la documentazione relativa ad un sinistro.

L`oggetto materiale del delitto indicato al comma 1 è rappresentato dalle cose di proprietà dell` agente che siano oggetto di un contratto di assicurazione. Considerato che la cosa deve essere di proprietà del soggetto attivo, non è configurabile il reato in esame la eventualmente la truffa ex art 640 c.p. qualora l` agente esplichi la propria condotta criminosa nei confronti di una cosa altrui da lui assicurata a proprio favore.

L`oggetto materiale del delitto al comma 2 è rappresentato invece dalla persona dell`agente.

Per quanto riguarda il delitto al comma 1 l`evento naturalistico é rappresentato dalla distruzione, dispersione, deterioramento o occultamente della cosa di proprietà dell`agente.

Per il delitto previsto al comma 2 l`evento si concretizza negli atti con cui l` agente provochi a sé stesso una lesione personale o con cui aggravi le conseguenze di una lesione personale prodotta da un infortunio. Giova precisare che per infortunio si intende l` evento dovuto ad una causa violenta ed esterna che provochi delle lesioni personali, ovvero una lesione dello stato psicosomatico di un individuo che si manifesti in una modificazione anatomica oppure in una mera compromissione funzionale.

Entrambe le fattispecie descritte nella norma sono accomunate dal medesimo elemento psicologico, ovvero il dolo specifico consistente nel fine di conseguire per se o per altri l`indennizzo o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione. Pertanto entrambe le fattispecie indicate nell`art. 642 c.p. sono volte a tutelare l`interesse dell`assicuratore a non subire delle diminuzioni patrimoniali, pagando degli indennizzi assicurativi non dovuti.

Infine il reato previsto dall`art. 642 c.p. viene definito a soggettività ristretta, in quanto il soggetto attivò può essere solo l`assicurato e quello passivo solo una Compagnia assicurativa. Tale reato non prevede il tentativo.



Massime relative al reato di Truffa

Cass. pen. n. 33588/2023
In tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l`effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell`ingiusto profitto da parte dell`agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell`assunzione di un`obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l`agente consegue effettivamente l`ingiusto profitto.

Cass. pen. n. 31897/2023
In tema di truffa, l`idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della Pubblica Amministrazione postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante", sia astrattamente capace di causare l`evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio.


Massime relative al reato di Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona

Cass. pen. n. 27136/2023
La competenza territoriale in ordine al delitto di cui all`art. 642 cod. pen., nell`ipotesi di falsificazione della documentazione richiesta per la stipula di una polizza assicurativa, si determina nel luogo in cui ha sede legale la compagnia assicuratrice che riceve la documentazione falsa necessaria al perfezionamento del contratto.

Cass. pen. n. 43534/2021
La fattispecie prevista dall`art. 642 cod. pen. costituisce un`ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma.